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2 luglio 2010

Conformitą tra schede catastali e stato di fatto nei trasferimenti immobiliari.

Il 1° luglio 2010 entra in vigore la nuova disposizione, contenuta nel D.L. 78/2010, che impone di inserire, negli atti pubblici o nelle scritture private autenticate che riguardino il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, la dichiarazione degli intestatari in ordine alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Alla violazione dell’obbligo è legata la sanzione della nullità dell'atto. Il venditore di un immobile dovrà pertanto dichiarare, e il notaio rogante inserire detta dichiarazione nell’atto di compravendita, che l’immobile oggetto di compravendita si trova  nello stesso stato di fatto rappresentato nella planimetria catastale allegata all’atto.
Se tale indicazione non viene effettuata, ed inserita nell’atto, quest’ultimo è nullo. Per poter rogitare la compravendita di un immobile occorrerà quindi procedere alla preventiva “regolarizzazione” della planimetria catastale, conformandola allo stato di fatto attuale dell’immobile.
La nuova disposizione normativa è stata introdotta con un decreto legge che quindi, appena seppur immediatamente in vigore, dovrà comunque essere convertito in legge nel termine di 60 giorni per poter mantenere la sua efficacia e validità.
 

 

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